giovedì 25 marzo 2010

Sproporzionale alla marchigiana

... sembra il nome di un piatto tipico! Invece e` l'idea che mi sono fatto del sistema elettorale regionale con cui si vota domenica prossima, per la prima volta, nelle Marche.

Infatti dopo il "referendum confermativo", svoltosi nel 2001, per le modifiche al Titolo V della nostra costituzione volute precedentemente dal centrosinistra (leggi D'Alema), che ha registrato appunto l'approvazione popolare (ma non la mia), molte regioni hanno provveduto ad "armonizzare" con esso il proprio statuto ed alcune hanno poi varato una propria nuova legge elettorale. Le Marche e` una di queste.

Per capire come la qualita` legislativa d'inizio millennio sia nettamente inferiore a quella di solo mezzo secolo prima basta confrontare l'articolo 117 nelle due versioni... quella del 1948 e, appunto, quella del 2001.

La versione vigente e` palesemente frutto di un pensiero contorto, che ci e` gia` costato (e continua a costarci) un sacco di soldi spesi in contese giudiziarie tra regioni e stato centrale i quali, proprio grazie alla confusione introdotta in questa parte della costituzione, tendono ad interpretarla secondo i propri comodi.
Alla luce di cio` non dovrei forse stupirmi di quanto mi risulti complicata la nuova legge elettorale per il Consiglio regionale delle Marche.
(http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1444)

Cominciamo con l'articolo 9 comma 6...
"In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilita`, nessuno dei due generi puo` essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita` piu` vicina."
Non ha molto senso applicare un arrotondamento per stabilire una quantita` massima ma ha ancora meno senso l'"arrotondamendo all'unita` piu` vicina" dal momento che (come tutti sanno) la "mezza unita`" e` ugualmente "vicina" sia all'unita` superiore che a quella inferiore.
Ma poiche` in conseguenza dell'articolo 6 i seggi assegnati alle circoscrizioni, corrispondenti ai territori provinciali, sono 13, 6, 5, 9, 9 rispettivamente per Ancona (AN), Ascoli Piceno (AP), Fermo (FM), Macerata (MC), Pesaro e Urbino (PU), i limiti di candidature per ciascun genere dovrebbero rispondere al seguente schema...
AN 9 (cioe` 13 per 2 diviso 3)
AP 4
FM 3
MC 6
PU 6

Articolo 18 comma 1...
"Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto piu` del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste."
Questo ha dell'assurdo! Facciamo in esempio...
Ciascuna coalizione concorrente ottiene un numero di voti uguale o di poco superiore alla somma dei voti che ottengono i gruppi di liste che la sostengono (per definizione un gruppo di liste e` costituito dalle liste provinciali che hanno lo stesso simbolo... articolo 9 comma 3).
Se la coalizione X e` sostenuta da un solo partito (gruppo di liste provinciali) che ottiene il 3.1% e` ammessa all'assegnazione dei seggi.
Se la coalizione Y ottiene il 4,5%, verosimilmente molto piu` della X, viene invece esclusa dall'assegnazione dei seggi se, per esempio, e` sostenuta da due partiti che ottengono rispettivamente il 2.9% e l'1,6%!
Sproporzionale alla marchigiana.

Articolo 19 comma 3 lettera e)...
"divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unita`. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;"
Le possibilita` sono due... o l'espressione "aumentato di una unita`" non ha un soggetto, e allora tutto il periodo perde di senso, oppure il soggetto e` "il numero dei seggi", nel qual caso c'e` da chiedersi con che logica verra` usato questo "quoziente elettorale circoscrizionale".
Tranquilli! Avremo la risposta dal comma 6.

Articolo 19 comma 4 lettera f)...
"divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti cosi` ottenuti;"
Per gli "addetti ai lavori" e` chiaro il riferimento al metodo D'Hondt.
Questo non ha nulla di complicato ma a me non piace. A me non piacciono i sistemi a "retroazione positiva" perche` tendono a pericolose instabilita`. Io sono dell'idea che se si verifica un errore, che inevitabilmente danneggia qualcuno, sia piu` tollerabile che danneggi i forti anziche` i deboli, altrimenti il contrasto s'aggrava.
Nell'assegnare seggi il metodo D'Hondt favorisce, per la peculiare valutazione dei resti, i concorrenti che gia` di per se` hanno ottenuto piu` voti; naturalmente a scapito di quelli che ne hanno ottenuti di meno.
Sproporzionale alla marchigiana.

Articolo 19 comma 4 lettera g)...
"sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i piu` alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale vengono comunque assegnati venticinque seggi, se tale quota non risulta gia` raggiunta o superata con le operazioni di cui al periodo precedente; si procede poi, con le stesse modalita`, al riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni ammesse;"
Anche questo e` in linea con il metodo D'Hondt, salvo il non trascurabile dettaglio che manca l'esplicitazione di come occorre comportarsi qualora, in contesa, i quozienti di cui alla lettera f) risultassero uguali.
Inoltre l'assegnazione di 25 seggi alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale, la quale beneficia anche del seggio riservato al Presidente della Giunta, puo` distorcere il peso reciproco delle coalizioni al punto da assegnare un 60% (26 seggi su 43) anche ad una coalizione che raggiungesse a malapena il 34% dei voti (infatti nelle Marche le coalizioni concorrenti sono 3).
Sproporzionale alla marchigiana.

Articolo 19 comma 4 lettera h)...
"... divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unita`. ..."
Stessa perplessita` che ho espresso in relazione all'articolo 19 comma 3 lettera e).
Tranquilli! Avremo la risposta dal comma 6.

Articolo 19 comma 6, ecco finalmente le risposte a molti nostri dubbi...
"Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.
"

Pazzesco.